Le Unioni Civili
Dopo accese discussioni e un lunghissimo iter in Parlamento, in data 21 Maggio 2016, è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante le unioni civili.
La legge, sopracitata, istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso e pone alcuni limiti che, impediscono l’unione in caso di:
- vincolo matrimoniale o precedente unione
- Interdizioni per infermità mentale
- Legami di parentela: non possono unirsi zio e nipote o zia e nipote
- Condanna di uno dei contraenti per omicidio o tentato omicidio di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
- Minore età
La sussistenza di uno solo dei casi sovraesposti, renderà nulla l’unione.
Punti salienti:
- Il documento che attesta la costituzione dell’unione deve contenere: i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della loro residenza oltre, ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
- Le parti possano stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i propri e anteporlo o posporlo al proprio.
- Le persone unite civilmente acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni.
- Non è invece previsto l’obbligo di fedeltà e di collaborazione
- Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni
- In caso di morte le indennità devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile
- In caso di scioglimento dell’unione civile, che ha effetto immediato senza periodo di separazione (fermi restando i 90 giorni previsti per trovare una nuova abitazione), l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.
- All’unione civile si applica anche il congedo matrimoniale e la nullità di recesso del datore di lavoro entro l’anno dalla celebrazione dell’unione.
- Vengono inoltre estesi i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro quali: permessi per disabilità del coniuge, permessi per lutto, trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale quando sussista la necessità di assistere il partner affetto da patologie oncologiche
- L’unione verrà registrata, da parte dell’ufficiale di stato civile, nell’archivio dello stato civile.
L’amore vince sempre e anche se l’unione civile non è come il matrimonio è già un passo avanti verso il riconoscimento dei diritti di chiunque si ama.
Barbara Pantano